Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore

Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. L’autore di un’opera scientifica che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo, una monografia o un capitolo di un libro, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera nel momento in cui l’editore l’abbia messa a disposizione gratuita del pubblico o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, dalla prima pubblicazione. L’autore rimane titolare di tale diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all’editore o al curatore. L’autore nell’esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell’editore.

2. Le disposizioni del primo comma sono di ordine pubblico e ogni clausola contrattuale che limiti il diritto dell’autore è nulla.

La Germania, i Paesi Bassi, la Francia e il Belgio hanno recentemente modificato le proprie leggi sul diritto d’autore per riconoscere agli autori di opere scientifiche un diritto di ripubblicazione non derogabile per via contrattuale. Questo diritto, oltre a rafforzare la libertà scientifica dell’autore, gli offre la possibilità di attuare il principio dell’accesso aperto alla letteratura scientifica secondo la cosiddetta via verde, ripubblicando la propria opera in archivi istituzionali o disciplinari liberamente accessibili.

Al momento, infatti, il diritto di ripubblicazione è limitato dai contratti che gli autori sono indotti a firmare con gli editori, anche quando le opere sono frutto di ricerche finanziate totalmente o parzialmente con fondi pubblici. In questo caso, però, sarebbe giusto che il pubblico fruisse, in virtù dell’accesso aperto, dei risultati di indagini che esso stesso ha finanziato tramite la fiscalità generale. La modifica suggerita, peraltro, non impone al ricercatore obblighi amministrativi ulteriori e rispetta il suo diritto d’autore: gli dà semplicemente la facoltà di superare l’interesse commerciale dell’editore per fare uso pubblico della ragione secondo il principio della libertà della scienza e del suo insegnamento riconosciuto dall’articolo 33 della costituzione italiana.

Peraltro, fra il 1852 e il 1908 in Francia e in altri paesi europei gli articoli scientifici erano soggetti, salvo diversa, esplicita specificazione, a un droit de recopie per il quale potevano essere liberamente ripubblicati purché venisse indicata la fonte dell’edizione originaria. Le vigenti norme tedesche, francesi, olandesi e belghe sono dunque rivoluzionarie solo in senso astronomico.

AISA propone di allineare l’Italia ai paesi europei più avanzati aggiungendo un articolo 42-bis alla legge sul diritto d’autore con la finalità di attribuire un diritto di ripubblicazione agli autori di opere scientifiche quali gli articoli apparsi in riviste, i capitoli pubblicati in libri collettanei e le monografie finanziate con fondi di ricerca. Perciò offre alla pubblica consultazione e discussione questa norma, da inoltrare al governo e al parlamento perché ne sia considerato l’inserimento nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il testo definitivo della nostra proposta, presentato in questa pagina, è stato modificato e ampliato grazie ai contributi di chi l’ha discussa in rete. La versione originale, assieme con le testimonianze della discussione, è ancora visibile qui.

Testi di riferimento

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