Questa è la prima versione della nostra proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore, prima che fosse ampliata e migliorata grazie ai contributi ricevuti dalla discussione, di cui è possibile trovar traccia nei commenti qui sotto. La versione finale della proposta è visibile qui.
Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
1. L’autore di un articolo o di un altro contributo scientifico che sia stato riprodotto in un’opera collettiva, come una rivista scientifica o un libro collettaneo, risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici ha il diritto, dopo un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a un anno dalla prima pubblicazione, di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la medesima opera indicando gli estremi della prima pubblicazione.
2. Le disposizioni del presente articolo sono di ordine pubblico e ogni clausola contrattuale a esse contraria è nulla.
La Germania e i Paesi Bassi hanno recentemente modificato le proprie leggi sul diritto d’autore per riconoscere agli autori di opere scientifiche un diritto di ripubblicazione non derogabile per via contrattuale. Questo diritto, oltre a rafforzare la libertà scientifica dell’autore, gli offre la possibilità di attuare il principio dell’accesso aperto alla letteratura scientifica secondo la cosiddetta via verde, ripubblicando la propria opera in archivi istituzionali o disciplinari liberamente accessibili.
Al momento, infatti, il diritto di ripubblicazione è limitato dai contratti che gli autori sono indotti a firmare con gli editori, anche quando le opere sono frutto di ricerche finanziate totalmente o parzialmente con fondi pubblici. In questo caso, però, sarebbe giusto che il pubblico fruisse, in virtù dell’accesso aperto, dei risultati di indagini che esso stesso ha finanziato tramite la fiscalità generale. La modifica suggerita, peraltro, non impone al ricercatore obblighi amministrativi ulteriori e rispetta il suo diritto d’autore: gli dà semplicemente la facoltà di superare l’interesse commerciale dell’editore per fare uso pubblico della ragione secondo il principio della libertà della scienza e del suo insegnamento riconosciuto dall’articolo 33 della costituzione italiana.
AISA propone di allineare l’Italia ai paesi europei più avanzati aggiungendo un articolo 42-bis alla legge sul diritto d’autore con la finalità di attribuire un diritto di ripubblicazione agli autori di opere scientifiche quali gli articoli apparsi in riviste o i capitoli pubblicati in libri collettanei. Perciò offre alla pubblica consultazione e discussione questa bozza della norma, da inoltrare al governo e al parlamento perché ne sia considerato l’inserimento nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
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Maria Chiara Pievatolo dice:
Annoto qui sotto tre osservazioni ricevute altrove:
1. Perché limitarsi solo ad articoli e volumi collettanei, lasciando fuori le monografie, quando sono l’esito di una ricerca finanziata dal pubblico e/o la loro pubblicazione è pagata con fondi pubblici?
2. Perché limitare il diritto di ripubblicazione ai ricercatori pubblici, invece che ai ricercatori in generale? Anche per ricercatori non pubblici – perché non appartenenti a istituzioni accademiche o perché impiegati da privati – si pone il problema della libertà dell’uso pubblico della ragione in rapporto agli interessi commerciali.
3. Alla fine della consultazione sarebbe bene sostenere la legge con una raccolta di firme.
Maria Chiara Pievatolo dice:
Annoto qui, per comodità del lettore, una questione che ci è stata posta da più parti:
La nostra risposta:
Elisa Faiulo dice:
A mio avviso, la ripubblicazione non è a scopo commerciale poiché l’autore, di fatto, non sta lucrando sul suo prodotto. La piattaforma di hosting, in questo caso, guadagna sulla pubblicità che inserisce nelle pagine a prescindere dagli utenti e dal contenuto. Sull’inserimento di pubblicità o meno, poi, bisogna poi tener conto del tipo di uso che viene concesso agli utenti da queste piattaforme di hosting, se l’utente ha piena autonomia o meno nella gestione della pagina. Se la piattaforma lucra sul contenuto, senza nessuna specificazione nei termini d’uso, a mio avviso, sta commettendo violazione di dati.
Elisa Faiulo
Roberto Caso dice:
Cara Elisa,
abbiamo discusso la tua osservazione.
Nella versione definitiva ora pubblicata qui http://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella/ abbiamo deciso di non limitare il riuso agli scopi non commerciali, in quanto su Internet, in molti contesti, è difficile distinguere tra scopi non commerciali e scopi commerciali. Occorre prevenire difficoltà interpretative che renderebbero di difficile applicazione la norma.
Roberto Caso