“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA”
Articolo 1
(Istituzione e sede)
È costituita l'”Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta”, in breve denominata anche come “AISA”.
La sede è a Trento in via della Saluga n. 40 e può avere sedi operative in qualunque altra località italiana con decisione del Consiglio Direttivo.
Articolo 2
(Scopo)
L’AISA ha struttura e contenuti democratici, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nel settore dell’istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili.
Nello svolgimento della propria attività intende uniformarsi alle regole definite nel presente statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la scienza aperta.
La promozione della scienza aperta viene realizzata, tra l’altro, mediante le seguenti attività:
a) organizzare iniziative convegnistiche e seminariali per diffondere la cultura della scienza aperta;
b) organizzare iniziative formative volte a creare le competenze delle persone impegnate in organizzazioni, in particolare università ed enti di ricerca, che attuano i principi della scienza aperta;
c) condurre e pubblicare analisi empiriche sull’attuazione dei principi della scienza aperta;
d) instaurare reti internazionali di collaborazione con soggetti giuridici dediti alla promozione della scienza aperta;
e) promuovere la partecipazione dei propri associati a progetti di ricerca internazionali e a bandi per l’assegnazione di fondi legati agli scopi dell’associazione;
f) presentare ai decisori istituzionali, e in particolare ai legislatori europeo e italiano, istanze che integrino la promozione della scienza aperta nelle scelte attinenti a tutte le materie connesse alla scienza aperta (ad es., quelle della valutazione e della proprietà intellettuale).
L’AISA opera secondo il principio della trasparenza, diffondendo mediante Internet i risultati delle proprie attività.
L’associazione può aderire ad organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità similari o collegate.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 3
(Soci)
Possono far parte dell’Associazione:
a) persone che abbiano interesse alla promozione della scienza aperta;
b) università, enti, associazioni, fondazioni, istituti, centri di ricerca italiani o stranieri, aventi o non personalità giuridica, che possano cooperare, direttamente od indirettamente, al raggiungimento dello scopo dell’ Associazione;
c) Imprese, come case editrici e intermediari della comunicazione scientifica, che siano impegnate nella scienza aperta.
L’ammissione a membro dell’Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Articolo 4
(Organi)
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo.
Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili.
Articolo 5
(Assemblea dei soci e Presidente dell’Associazione)
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i membri dell’Associazione in regola col pagamento della quota annuale sia dell’anno in corso che di quello precedente: essa può essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo considerino opportuno; deve esserlo almeno una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea è convocata, con un preavviso di sette giorni, a mezzo posta elettronica e avviso sul sito Internet dell’Associazione (da quando il sito sarà stato istituito; fino a quel momento sarà sufficiente la posta elettronica); solo se all’ordine del giorno figura la proposta di modifiche statutarie, la convocazione deve avvenire, per lettera o per posta elettronica certificata a tutti gli associati, all’indirizzo indicato dal socio almeno 30 (trenta) giorni prima del suo svolgimento.
L’assemblea è comunque validamente costituita in mancanza di formalità purchè siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati.
L’Assemblea è validamente costituita se presente almeno la metà dei soci. Le sue deliberazioni su ogni materia, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Ove all’ordine del giorno vi siano proposte di modifica statutaria il Presidente o il Consiglio direttivo deve comunicarne il testo assieme alla convocazione.
L’Assemblea, a eccezione di quanto specificato più avanti a proposito dell’elezione del Presidente dell’Associazione, determina di volta in volta le modalità del proprio funzionamento anche per ciò che concerne la votazione dei componenti il Consiglio Direttivo.
I membri dell’Associazione possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, mediante delega scritta (trasmessa anche mediante posta elettronica): ogni membro – anche ente, dotato o non di personalità giuridica – ha diritto a un solo voto. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.
L’assemblea, con voto segreto e a maggioranza dei presenti, elegge tra i soci il Presidente dell’Associazione. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.
La stessa persona, tuttavia, potrà essere rieletta presidente dopo aver ricoperto la carica di presidente e non essere stata rieletta la volta successiva.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
L’assemblea delibera:
– sulle linee programmatiche dell’attività dell’associazione;
– sul bilancio;
– sull’approvazione e sulle modificazioni dello statuto e dell’eventuale regolamento;
– sulla nomina degli organi direttivi dell’associazione;
– sull’esclusione del socio di cui all’articolo 11 del presente statuto;
– su tutte le questioni sottoposte all’assemblea dal consiglio direttivo o da almeno 15 (quindici) soci.
Qualora la persona fisica rivesta la qualifica di associato e appartenga a un ente (ad esempio, università, ente di ricerca o società) che a sua volta rivesta la qualifica di associato, la medesima persona fisica non potrà intervenire in assemblea nella duplice veste di rappresentante di sé stessa e legale rappresentante dell’ente; pertanto, l’ente associato dovrà conferire delega ad altra persona che la rappresenti in assemblea.
Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso.
Articolo 6
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 8 (otto) membri, eletti dall’Assemblea dei soci, che durano in carica quattro anni e dal Presidente dell’Associazione. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili per una volta sola; analogamente a quanto previsto per il presidente, la stessa persona potrà essere rieletta nel consiglio direttivo dopo aver ricoperto la carica e non essere stata rieletta la volta successiva.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, designa tra i propri membri, il Vicepresidente ed il Segretario Generale – Tesoriere dell’Associazione. Il Segretario Generale – Tesoriere partecipa con voto deliberativo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, le quali si possono svolgere anche per via telematica, è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.
Il consiglio direttivo dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall’assemblea, predispone il bilancio, propone l’ammissione di nuovi soci, determina l’ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell’associazione.
Il Presidente dell’Associazione convoca il Consiglio direttivo quando lo ritenga necessario ed in ogni caso su richiesta di almeno tre consiglieri.
Articolo 7
(Rappresentanza)
La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e in caso di suo impedimento o per sua delega al Vicepresidente.
Articolo 8
(Quota associativa)
La quota associativa è decisa annualmente dal Consiglio direttivo sulla base del bilancio dell’Associazione, con riferimento esclusivo alle spese maturate e prevedibili della gestione per il raggiungimento degli scopi statutari.
La quota associativa deve essere versata anticipatamente entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ciascuno anno.
Le quote associative non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione.
Il mancato pagamento di due quote annuali consecutive comporta, previo avvertimento, l’esclusione dall’associazione.
Il versamento di quanto dovuto per la quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La stessa quota non potrà essere rivalutata.
Articolo 9
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da erogazioni, donazioni o lasciti di enti pubblici e privati o persone fisiche;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro con analoghe finalità che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti senza scopo di lucro con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 10
(Bilancio consuntivo e preventivo)
Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 11
(Esclusione)
I soci possono essere esclusi dall’associazione nei seguenti casi:
- mancato pagamento di due quote annuali consecutive, previo avvertimento a mezzo di lettera raccomandata A/R;
- delibera dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’associazione stessa.
Il provvedimento di esclusione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Articolo 12
(Norme transitorie e finali)
In sede di atto costitutivo sono nominati il Presidente e i membri, anche inferiori al numero di otto, del Consiglio Direttivo provvisori, che restano in carica fino alla prima Assemblea e comunque non più di un anno.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
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