Avanti piano, quasi indietro: la riforma europea della valutazione della ricerca in Italia

Programma

 

19 aprile 2024, ore 10.30-13

 

Presiede Emanuele Conte (AISA, università di Roma 3)

 

Dalla testa: ASN e VQR dopo l’adesione italiana a COARA (Maria Chiara Pievatolo – AISA, università di Pisa) – registrazione 0-0.23.16

Ai piedi. ​​​La valutazione nelle università firmatarie di COARA (Davide Borrelli – AISA, università Suor Orsola Benincasa) – registrazione 0.23.17-0.46.55

La valutazione negli enti pubblici di ricerca (Stefano Giovannini – INAF, GLOS CoPER) –  registrazione 0.46.56-1.02.59

Di dati e di classifiche, proprietari e no: Utrecht, la Sorbona, il CNRS e noi (Paola Galimberti – AISA, università di Milano Statale)​​​​ – registrazione 1.03.00-1.18.56

COARA: è possibile una valutazione responsabile della ricerca? (Alberto Baccini – AISA, università di Siena) – registrazione 1.18.57-1.40.33

Valutazione scientifica e valutazione di stato (Roberto Caso – AISA, università di Trento) – registrazione 1.40.34-1.55.31

Discussione: Daniela Tafani (Università di Pisa – AISA) Breve commento sull’uso dei generatori dei linguaggio per la valutazione e la composizione di testi scientifici – 1.56.00-1.59.25

ore 13 pausa pranzo

 

ore 14-16 – registrazione 1.59.26-fine

Presiede Maria Chiara Pievatolo

Tavola rotonda (con la partecipazione dei relatori)
Anna Grazia Chiodetti (INGV, GLOS CoPER), Massimo Grassi (ITRN), Chiara Montagna (INGV), Barbara Pasa (Università IUAV, Venezia), Francesca Masini (università di Bologna), Francesca Di Donato (ILC-CNR)

Conclusioni

Bologna, Plesso Belmeloro (via Andreatta 8), aula F

Riassunto operativo dei lavori della conferenza                      Executive summary

La registrazione integrale della conferenza è disponibile qui: https://bbb-proxy.meet.garr.it/playback/presentation/2.3/b4a83f5f9dbe2803319f69a059380a63ed5ea216-1713515546194

Patrimonio culturale di pubblico dominio (riproduzione del)

Del patrimonio culturale dell’umanità fanno parte opere dell’ingegno i cui diritti economici d’autore sono scaduti e, in grande quantità, opere che non sono mai state protette dal diritto d’autore come il David di Michelangelo e l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Queste ultime rappresentano una porzione notevole del patrimonio culturale, in quanto le leggi del diritto d’autore occupano una minuscola frazione della storia dell’uomo. Basti ricordare che la prima legge moderna del diritto d’autore è rappresentata dallo Statute of Anne inglese del 1710.

L’appartenenza di un’ampia parte del patrimonio culturale al pubblico dominio potrebbe far desumere che la riproduzione – in particolare, la riproduzione digitale – dei beni culturali sia libera per ragioni commerciali e non commerciali. Così non è. L’effettiva esistenza di un regime di pubblico dominio è minacciata da istanze di controllo esclusivo avanzate da chi ha la proprietà o la custodia del bene culturale materiale oggetto della riproduzione. Tali istanze sono generalmente mosse da due obiettivi: un controllo censorio e un controllo economico. Il primo obiettivo attiene a valutazioni sulla compatibilità dell’uso con la destinazione del bene, il secondo concerne prospettive di guadagno connesse all’uso.

Le istanze di controllo esclusivo si basano, in gran parte, su strumenti giuridici che costituiscono forme anomale di proprietà intellettuale definibili come surrogati della proprietà intellettuale o pseudo-proprietà intellettuale. Qui di seguito si elencano i principali strumenti di controllo esclusivo.

a) Divieti di riproduzione basati sulla proprietà del bene materiale.

b) Divieti di riproduzione basati su dichiarazioni unilaterali o contratti.

c) Divieti di riproduzione basati su discipline pubblicistiche attinenti al patrimonio culturale.

d) Divieti di riproduzione basati su diritti della personalità.

Il movimento dell’accesso aperto al patrimonio culturale – ad esempio, la rete OpenGLAM – sta profondendo energie nella promozione della libera riproduzione del patrimonio culturale. Molte istituzioni culturali nel mondo garantiscono la libera riproduzione per qualsiasi fine, commerciale e non commerciale, delle proprie collezioni fisiche e digitali. Tuttavia, l’apertura su Internet del patrimonio culturale è ancora molto lontana dal rappresentare il modello dominante.

Emblematico è il panorama Euro-italiano.

A livello dell’Unione Europea la disciplina giuridica emanata per la tutela del pubblico dominio è frammentaria, incompleta e solo parzialmente efficace. In particolare, l’art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790 sulla riproduzione delle opere delle arti visive di dominio pubblico è una disposizione che ha uno scopo limitato e presta il fianco a interpretazioni che ne restringono ulteriormente il campo di applicazione.

A livello italiano si sta facendo avanti l’idea che gli articoli dal 106 al 108 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 2004/42) attribuiscano allo Stato il potere di controllo esclusivo delle riproduzioni. Si badi che tale controllo esclusivo non riguarderebbe solo le riproduzioni effettuate sul luogo dove è collocato fisicamente il bene materiale, ma si estenderebbe anche alle riproduzioni delle copie già effettuate sul luogo e comunicate al pubblico. In particolare, l’estensione riguarderebbe anche le copie digitali reperibili su Internet. In alcune interpretazioni giurisprudenziali il potere di controllo esclusivo derivante dal Codice dei beni culturali si assocerebbe a un preteso diritto all’immagine del bene culturale fondato sulla disciplina dei diritti della personalità rinvenibile nella Costituzione e nel Codice civile.

L’esempio del patrimonio culturale dimostra che il pubblico dominio è minacciato non solo dall’estensione della proprietà intellettuale ma anche dall’irrompere sulla scena giuridica della pseudo-proprietà intellettuale.

Le istanze di controllo esclusivo della riproduzione dei beni culturali incidono pesantemente sulla scienza aperta e sui beni comuni della conoscenza erodendo diritti e libertà fondamentali che attengono allo sviluppo nonché alla promozione della cultura e della ricerca.

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Generatori di linguaggio

I grandi modelli del linguaggio naturale sono sistemi informatici di natura statistica, che predicono sequenze di forme linguistiche, sulla base di informazioni probabilistiche sul modo in cui le sequenze di testo si combinano nei testi di partenza.

I generatori di linguaggio sono grandi modelli del linguaggio naturale, ulteriormente programmati, attraverso interazioni con esseri umani, per produrre output che somiglino a quelle che tali esseri umani qualificano come risposte plausibili, pertinenti e appropriate.

Si tratta di sistemi nei quali il linguaggio è dissociato dal pensiero: sono infatti, al tempo stesso, capaci di produrre linguaggio e incapaci di pensare. Riproducono le relazioni semantiche che si trovano riflesse nelle caratteristiche formali del linguaggio, ma non hanno accesso al significato in senso proprio, ossia alla relazione tra le forme linguistiche e “qualcosa di esterno” ad esse.

I testi prodotti sono lessicalmente e sintatticamente corretti, ma privi di valore informativo. In quanto fondati su meri modelli del linguaggio, i generatori di linguaggio non contengono infatti alcun riferimento al vero e al falso (e neppure al possibile e all’impossibile), né alcun criterio per distinguerli.

In ambito scientifico, i prodotti di simili sistemi sono perciò generalmente inutili, dannosi e potenzialmente lesivi di diritti giuridicamente tutelati, poiché non è possibile sapere, senza sobbarcarsi con altri strumenti l’intero lavoro di verifica, se ciò che vi si legge sia vero o falso, né se si tratti della riproduzione parziale o integrale di opere dell’ingegno umano. In alcuni settori, possono essere utilizzati per la formulazione di innumerevoli alternative, purché si abbiano strumenti ulteriori e indipendenti, per “buttare via la maggior parte” di ciò che il sistema produce e verificare se non vi sia “dell’oro tra i rifiuti”.

L’attuale diffusione e commercializzazione dei generatori di linguaggio nelle diverse fasi della ricerca scientifica deriva dal ruolo dei grandi editori della sorveglianza e dei monopoli della tecnologia, che, in virtù della loro posizione dominante e della concentrazione di risorse e potere, sono in grado di dar forma alla percezione pubblica dei sistemi di intelligenza artificiale, così da tutelare il proprio modello di business e accrescere il proprio dominio. Con l’inserimento dei generatori di linguaggio in tutte le applicazioni che accompagnano le attività di ricerca, i giganti della tecnologia mirano a consolidare il ruolo di intermediazione delle piattaforme proprietarie della scienza, così da accentrare in pochi soggetti privati il bene pubblico della conoscenza e la facoltà di controllo e indirizzo della possibilità stessa di svolgere attività di ricerca.

Le promesse delle grandi aziende sono coerenti con una concezione commerciale e neoliberale della scienza: un’accelerazione delle attività di ricerca, un maggior numero di “prodotti” della ricerca e la liberazione dall’inutile fatica di scrivere, quasi che lo scrivere non coincidesse con l’attività stessa del pensare.

Gli effetti reali dell’introduzione su larga scala dei generatori di linguaggio nella ricerca scientifica erano prevedibili – e sono stati previsti – sulla base delle caratteristiche architettoniche di tali sistemi: fabbricazione, falsificazione e plagio automatizzati (e non riconoscimento dei contributi scientifici altrui, anche in assenza di plagio in senso stretto), normalizzazione, assenza di trasparenza, riproduzione sistematica e naturalizzazione della prospettiva egemonica e dei suoi stereotipi. Integrità della ricerca e impiego dei generatori di linguaggio sono dunque, al momento, reciprocamente alternativi.

Poiché sono attualmente utilizzati per l’addestramento di tali sistemi anche tutti gli input degli utenti e considerato che i dati di addestramento possono essere riprodotti per intero negli output, anche quando siano protetti dal diritto d’autore, l’uso dei generatori di linguaggio compromette la riservatezza dei dati immessi. Per questo, con riferimento alla valutazione della ricerca, il Dutch Research Council ha preliminarmente proibito qualsiasi impiego dei sistemi di intelligenza artificiale generativa nei processi di revisione.

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In lista: Anvur e la revisione paritaria aperta

Dopo aver negato quest’estate la scientificità e l’eccellenza (“classe A”) a Open Research Europe (ORE) per la sociologia generale, l’ANVUR ha aggiornato il suo regolamento per la classificazione delle riviste, aggiungendovi un articolo 18 dal titolo “Disposizione transitoria per la Open Peer Review”.

Il caso di ORE non è stato solo il primo atto di una violazione poi divenuta sistematica dei princìpi di COARA, la coalizione europea per la riforma della valutazione della ricerca verso una scienza più aperta e un uso meno irresponsabile della bibliometria, a cui l’agenzia ha aderito e partecipa. È stato anche un incidente diplomatico: negando la scientificità di ORE, l’ANVUR ha annunciato ai sociologi italiani che pubblicare i propri testi in un sito istituito dalla Commissione europea per sottoporre a revisione paritaria aperta gli articoli scritti dai vincitori di finanziamenti europei equivale, per la loro carriera accademica in Italia, a gettarli nel cestino della spazzatura.

L’ANVUR ora stabilisce, ma in via transitoria, quanto segue:

1. In alternativa ai requisiti previsti all’art. 13 c. 4,1 in caso di Riviste che adottino procedure di revisione aperta (open peer review) si prevedono – fatto salvo il rispetto delle regole etiche e di gestione dei conflitti di interesse precedentemente definite – i seguenti requisiti:
a. la tracciabilità di tutte le versioni dei contributi prodotte nel corso della procedura di revisione;
b. l’assegnazione di uno status specifico ai contributi che abbiano superato almeno due revisioni tra pari con esito positivo e la loro conseguente indicizzazione;
c. la chiara indicazione di eventuali integrazioni, modifiche o correzioni apportate dagli autori rispetto alle versioni precedenti.
Nel rispetto di quanto previsto dal c. 1, le Riviste che adottano adeguate procedure di revisione aperta sono considerate ammissibili ai fini della procedura di classificazione per l’inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A, con riferimento ai soli articoli che risultino definitivamente accettati o che abbiano superato con esito positivo la revisione tra pari e che siano stati conseguentemente indicizzati.

Open Research Europe potrebbe finalmente fregiarsi dell’inclusione in tutte le liste dell’agenzia italiana? Per il momento, no: l’articolo 2 comma 2 stabilisce che le riviste accettabili “(a) prevedano l’edizione di più unità (fascicoli, volumi, numeri), con continuità e senza una data di conclusione predeterminata; (b) prevedano unità di pubblicazione formalmente identificabili e citabili (numerate e datate), che risultino in sé concluse e permettano l’identificazione al loro interno dei singoli contributi (tramite numerazione progressiva delle pagine e/o codice DOI assegnato a ciascun articolo)”.

ORE potrebbe forse darsi la pena di incaricare un box-ticker o barracaselle di creare periodicamente fascicoli in sé conclusi, numerati e datati, per accontentare l’agenzia italiana. Ma, al di là dell’interesse pragmatico, dobbiamo porci almeno due domande:

  1. Perché per l’agenzia è così importante che articoli già altrimenti identificabili nelle loro versioni. per esempio con il DOI, debbano essere organizzati in fascicoli come se uscissero a stampa?
  2. Un articolo che fosse respinto in seguito a una revisione paritaria aperta e tuttavia rimanesse pubblico, con le critiche dei revisori e le risposte degli autori, potrebbe essere considerato come titolo da una commissione scientifica locale o nazionale? Immaginiamo, per esempio, un giovane Galileo Galilei che si vede respinto un manoscritto intitolato “Sidereus Nuncius” tramite una revisione paritaria aperta a cura della Rivista di studi tolemaici, ad accesso aperto e di classe A, e che decide di lasciar pubblico l’articolo con i pareri negativi dei revisori e le sue risposte. Una commissione di concorso copernicana potrebbe riconoscere il suo “Sidereus Nuncius” come un titolo scientifico anche se, secondo l’ultimo comma dell’articolo 18, la valutazione amministrativa delle riviste è tenuta a ignorarlo? Le soglie bibliometriche permettono di eludere il problema, se il testo galileiano, pubblico ma respinto, non può essere riconosciuto come pubblicazione amministrativamente valida.

Come ricorda Alessandro Figà Talamanca in L’Impact Factor nella valutazione della ricerca e nello sviluppo dell’editoria scientifica, l’irregolarità nella pubblicazione era un motivo sufficiente per escludere riviste anche di grande tradizione, ma gestite in modo artigianale, dal database commerciale dell’ISI (ora in mano a Clarivate Analytics) sul quale si calcola il fattore d’impatto (JIF). L’esclusione, però, non aveva a che vedere con la qualità scientifica, bensì solo con la comodità e i costi del calcolo del JIF. E l’impatto di una rivista è tuttora, per il regolamento dell’ANVUR (articoli 15, comma 3 e 4), un elemento da considerare per conferirle la classe A.

Si è autorevolmente sostenuto che una situazione come quella del giovane Galileo Galilei è rara e improbabile, anche perché, sotto la valutazione di stato, gli studiosi sono precocemente addestrati a comportarsi da impiegati della ricerca e a sottoporre testi ortodossi alle riviste tolemaiche di classe A, che pure potrebbero essere luoghi di discussione scientificamente stimolanti per le provocazioni copernicane.

E tuttavia l’immaginario caso galileiano suggerisce che il nuovo regolamento sulle riviste non ha un fine in primo luogo scientifico, bensì bibliometrico, e che anche il transitorio articolo 18 opera per ridurre burocraticamente la revisione paritaria aperta in modo da renderla compatibile con la bibliometria. ANVUR fa parte di COARA – e un suo membro siede nel suo Steering Board – ma, a dispetto del terzo impegno dell’accordo continua a valutare i ricercatori, al servizio del MUR, con metriche basate sulle riviste e sulla loro classificazione, assumendole come criteri decisivi e non semplicemente complementari. Del resto, uno scenario in cui a valutare i testi pubblicati fossero davvero i pari della comunità scientifica, fuori dal controllo dell’ANVUR, e non invece la bibliometria di stato, ridimensionerebbe fortemente il ruolo dell’agenzia e del ministero dell’università e della ricerca che le sta alle spalle. E proprio per questo, probabilmente, l’agenzia preferisce tentare di ricondurre la revisione paritaria aperta a burocrazia, piuttosto che ridurre se stessa a scienza.


Aggiornamento
(19/11/2024): l’ANVUR ha applicato il regolamento esattamente come previsto.

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WOS e Scopus, addio da Sorbonne e CNRS

A poche settimane di distanza due importanti istituzioni universitarie e di ricerca francesi hanno annunciato la rinuncia alla sottoscrizione annuale a, rispettivamente, WOS e Scopus, le due banche dati bibliografiche private più utilizzate al mondo. Stiamo parlando di Sorbonne Université e CNRS.
L’8 dicembre 2023, la Sorbona ha pubblicato sulla sua pagina dedicata all’Open Science una breve nota in  con cui annunciava che nel 2024 avrebbe interrotto “la sottoscrizione al database bibliografico Web of Science e agli strumenti bibliometrici di Clarivate. L’abbandono così netto di prodotti bibliometrici proprietari è il modo per aprire la strada a strumenti aperti e collaborativi”.

A inizio gennaio l’ha seguita il CNRS tramite un post su X del suo direttore, che scrive “CNRS non è più abbonato alla banca dati Scopus. L’impegno del CNRS in favore della scienza aperta riguarda anche i database bibliografici, per i quali è necessario un impegno verso soluzioni aperte e sostenibili”.

Entrambe le istituzioni sottolineano come la scelta sia strettamente legata a un impegno per promuovere soluzioni diverse da quelle utilizzate dalle banche dati proprietarie per calcolare e creare indici bibliometrici relativi alle pubblicazioni, basate sull’open science. Schuhl nel suo post prospetta un lavoro tutto da fare per costruire queste nuove pratiche, consapevole che da decenni strumenti bibliometrici proprietari hanno conquistato l’egemonia grazie allo stretto legame con la valutazione della carriera accademica e all’assegnazione dei fondi di ricerca.

Si veda anche “La Sorbona adotta OpenAlex e interrompe l’abbonamento a Web of Science” su ROARS.

Aggiornamento
La sospensione dell’abbonamento a Scopus da parte del CMRS francese è ora ufficiale, e ufficialmente intesa come un primo passo per liberarsi dalla dipendenza da tutti i database proprietari.

Corte dei conti e open access alle immagini dei beni culturali

A seguito dell’emanazione da parte del Ministero della Cultura del d.m. n. 8 del 13/01/2023 (atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023) e del d.m. n. 161 dell’11/04/2023 (linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali) l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) aveva chiesto con una lettera aperta del 3 maggio 2023 al Ministro della Cultura  l’immediato cambiamento delle politiche ministeriali in materia di uso a scopo scientifico delle immagini dei beni culturali.

In particolare, aveva chiesto:

a) la totale e assoluta liberalizzazione, senza pagamento di tariffe, della riproduzione e del riuso per scopi scientifici dei beni culturali del patrimonio italiano;

b) la modifica del Codice dei beni culturali al fine di fissare per via legislativa il principio di libera riproduzione e libero riuso dei beni culturali per scopi scientifici.

Nella propria Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G la Corte dei conti ha ribadito quanto già sostenuto nella precedente Delibera n. 50/2022/G. Il libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione, quale principio del diritto dell’Unione Europea, rappresenta “un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL”. Per questa ragione la Corte giudica negativamente il D.M. 161 11/04/2023 Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali.

Qui di seguito si riproduce un passo della deliberazione n.76/2023/G (pp. 156-157).

“Dal punto di vista dei servizi digitali per l’utenza, è innegabile che l’importante sforzo di digitalizzazione fino ad oggi compiuto dagli uffici del Ministero sia stato per lo più orientato alla conoscenza scientifica, tutela e gestione del patrimonio piuttosto che alla sua fruizione da parte di un’utenza allargata, anche se ovviamente la digitalizzazione ha prodotto di per sé un ampliamento del bacino dei fruitori.

Per tale ragione, il Ministero ha correttamente ritenuto di implementare il coordinamento delle politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che il tema dovrà essere al centro delle politiche ministeriali con uno sguardo necessariamente intersettoriale, assicurato dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale.

Deve, però, rilevarsi che appare in controtendenza l’adozione del recente Decreto Ministeriale (D.M. 161 dell’11.4.2023) con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio “tariffario” nel campo del riuso e della riproduzione di immagini; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più ampia circolazione delle conoscenze.

Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo vds. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione.

L’Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell’Unione.

L’introduzione di un “tariffario” siffatto pare, peraltro, non tener conto né delle peculiarità operative del web, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale.

L’obiettivo da perseguire appare, ancora una volta, quello di sviluppare appieno il potenziale che la digitalizzazione del patrimonio culturale ha non solo in termini scientifici e di conoscenza, ma anche come potente fattore di crescita culturale; le cui positive ricadute, ad esempio sul piano della valorizzazione turistica dei territori, non sono che uno dei possibili ed auspicabili sviluppi.

In tal senso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) offre la possibilità di investire importanti risorse in ambito infrastrutturale, di crescita delle competenze, di incremento delle risorse digitali e di sviluppo di nuovi servizi per i cittadini e le comunità, fornendo quindi l’opportunità di una completa e moderna trasformazione digitale del Ministero”.

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AISA candida Emanuele Conte per lo steering board di COARA

Il professor Emanuele Conte, membro del nostro consiglio direttivo, è fra i candidati allo steering board di COARA. Lo abbiamo candidato non soltanto per la sua lunga e significativa esperienza nell’editoria accademica ad accesso aperto, ma soprattutto perché, come studioso e storico del diritto, è in grado di orientarsi e di orientare la valutazione della ricerca verso la scienza aperta anche dove le norme l’hanno costruita amministrativa e centralizzata, e dunque refrattaria a iniziative di riforma condivise e partecipate.

Utrecht e noi: perché continuare a sottomettersi alle classificazioni commerciali?

Quest’anno l’università di Utrecht non offrirà i suoi dati al Times Higher Education (THE) World University Ranking del 2024, escludendosi così da una classifica nella quale occupava il sessantaseiesimo posto. Oltre oceano, le facoltà giuridiche di università famose come Harvard, Stanford, Columbia e Yale hanno fatto qualcosa di simile con U.S. News & World Report, e  facoltà di medicina altrettanto note le hanno imitate.
I motivi della decisione dell’università olandese sono due:

  • le classifiche spingono le università alla competizione, in contrasto con la scienza (aperta) praticata a Utrecht, che richiede trasparenza e cooperazione;
  • essendo basate su criteri scelti dalle aziende che le smerciano, le classifiche comportano una radicale riduzione di autonomia per le università che le prendono sul serio.

La misurazione è una riduzione di complessità che produce perdita di informazione e dipende da scelte arbitrarie – tanto più quando, spacciata come rappresentazione di attività variegate e multidimensionali come quelle universitarie, è esito di una combinazione di criteri molteplici, selezionati arbitrariamente,  arbitrariamente associati a indicatori numerici, e a loro volta arbitrariamente  aggregati e pesati.

Questa conoscenza era già  accessibile a chi si fosse seriamente  o semiseriamente informato e, fuori d’Italia, anche ai lettori della stampa non specializzata. Nel 2016 Cathy O’Neal, nel terzo capitolo di un libro molto letto, aveva spiegato come la classifica di U.S. News & World Report, per apparire credibile, era stata disegnata così da mettere ai vertici università famose (e costose) come Harvard, Stanford, Princeton e Yale – cosa possibile solo senza inserire l’ammontare delle tasse richieste agli studenti fra i parametri. L’adozione della  classifica come arma di valutazione di massa indusse le università americane a competere senza badare a spese, potendole scaricare sulle rette degli studenti, il cui costo non influiva sul loro posizionamento.

Perché ballare alla musica altrui, secondo coreografie disegnate da altri, e con una giuria il cui scopo è vendere classifiche – e posizionamenti – che “dal punto di vista delle scienze sociali sono spazzatura”?

Chi governa un’università italiana di solito risponde: “non è vero, ma ci credono“. Si teme che uscire dai cosiddetti ranking – in qualche ateneo c’è perfino un prorettore o un delegato ad hoc – sottragga studenti, docenti e finanziamenti internazionali deliberati in base a essi. Ma ora anche chi fosse sordo all’argomento che un’università la quale faccia finta d credere a esose fattucchiere senza più cercare di avere l’autorevolezza scientifica per mostrarne l’impostura dovrebbe rendersi conto, come si comincia a capire in Olanda e negli USA, che il “ci credono” dipende anche dalla sua sottomissione superstiziosa –  pragmatica, forse, nel brevissimo termine, ma sostanzialmente autolesionista. Fra gli stessi impegni di COARA – nonostante il blocco pluriennale imposto dall’ANVUR e dal MUR – ce n’è uno che potrebbe essere applicato subito: il quarto, che richiede di “evitare l’uso delle classifiche (ranking) degli organismi di ricerca nella valutazione della ricerca”.

Ma come faranno gli studenti a scegliere presso quale università frequentare un corso di laurea o di dottorato, e i ricercatori non locali a decidere con che collaborare? A Utrecht rispondono così: guardando i contenuti e l’organizzazione dei corsi, e considerando la qualità della ricerca – cosa, questa, possibile, contro l’alchimia delle valutazioni aliene, commerciali o statali che siano, solo in virtù dell’adozione delle pratiche della scienza e della didattica aperta.

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ANVUR e COARA: una relazione complicata

La valutazione della ricerca in Italia è amministrativa e centralizzata nelle mani dell’ANVUR, agenzia i cui vertici sono di nomina governativa, sotto il controllo regolamentare del ministero dell’università e della ricerca (MUR). Questa valutazione di stato ricorre capillarmente alla bibliometria, vale a dire a computazioni basate sul numero di pubblicazioni e citazioni come riportato da due database oligopolistici e proprietari, Scopus e Clarivate Analytics (ISI), o come calcolato in base a liste tramite le quali l’ANVUR stabilisce, per via amministrativa, sia la scientificità sia l’eccellenza delle riviste.

Ciò nonostante l’agenzia ha aderito a COARA, coalizione promossa dall’Unione Europea alla scopo di superare una valutazione esclusivamente bibliometrica, di riconoscere la molteplicità delle espressioni della ricerca e di incentrarla sulle pratiche della scienza aperta.

Finora, però, l’ANVUR non ha onorato la sua firma: ha negato la scientificità di Open Research Europe,2 piattaforma che la Commissione europea mette a disposizione dei partecipanti di progetti di ricerca a finanziamento comunitario per pubblicare ad accesso e con revisione paritaria aperti e ha emanato un bando per il prossimo esercizio nazionale della valutazione di stato (VQR 2020-2024) nel quale non solo l’accesso aperto è un requisito facilmente eludibile, ma sarà possibile continuare a impiegare la bibliometria, purché corredata di qualche frasetta qualitativa. La bibliometria viene inoltre usata per determinare la candidabilità dei valutatori, e rimane un requisito perentorio per commissari e candidati che desiderano concorrere all’Abilitazione scientifica nazionale, la quale conferisce un titolo indispensabile per aspirare a diventare professori.

Perché l’ANVUR non rispetta gli impegni europei che ha formalmente sottoscritto? Delle due l’una: o perché non può, essendo agli ordini del MUR, o perché non vuole, avendo avuto fin dall’inizio la recondita intenzione di paralizzare un processo che ne mette a repentaglio l’autorità, che è amministrativa e bibliometrica ma non scientifica. In ogni caso, però, è inevitabile chiedersi (1) a che titolo l’ANVUR continui a partecipare a COARA e al suo capitolo nazionale italiano, pur violandone costantemente l’accordo e (2) se e come COARA sia in grado di assicurare che i suoi aderenti mantengano le promesse in esso contenute.

Questo testo riassume il comunicato, più lungo e dettagliato, Taking all the running one can do, to keep in the same place: ANVUR’s complicated relationship with the COARA agreement, pubblicato nella sezione inglese del nostro sito.

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